Il giorno 1ottobre 2016 a Taranto viene presentato “”schema di disegno di legge recante delega al governo per la revisione dele leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “” – dichiara oggi 6 settembre 2023 Nicola Russo – “lo dicevamo dal 2016 la soluzione di tanti problemi viene dal principio di sussidiarietà”.
Pubblichiamo il testo del 2016
Nicola Russo
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Art. 1 (Delega al Governo per la revisione delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 1. La presente legge è volta a garantire la coesione sociale, territoriale e ordinamentale, nell’unità e indivisibilità della Repubblica, e la regolare costituzione e il funzionamento degli organi elettivi di comuni, province e città metropolitane, enti locali rappresentativi del territorio e delle popolazioni, nonché ad assicurare la salvaguardia e lo sviluppo delle competenze e delle funzioni ai medesimi attribuite per il benessere delle comunità di riferimento. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito TUOEL, allo scopo di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui al presente articolo e all’articolo 2 e altresì dei princìpi e dei criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 3 a 10 e della disposizione di cui all’articolo 11. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell’economia e delle finanze. Ciascuno schema di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi; ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue 1 4.8.2023 osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione, decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. 4. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 2 (Princìpi e criteri direttivi generali) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1: a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia, per provvedere al loro coordinamento, al loro aggiornamento e alla loro semplificazione, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica e per adeguarle alle norme costituzionali; b) introduzione delle disposizioni innovative necessarie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge; c) rispetto delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e province autonome, nonché dei princìpi di unità, di autonomia e di decentramento ai sensi dell’articolo 5 della Costituzione e delle attribuzioni costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e delle potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto della posizione ordinamentale di Roma Capitale, prevedendo per essa specifiche forme di autonomia regolamentare per la gestione delle funzioni e delle risorse umane e finanziarie; d) rispetto dei princìpi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dei princìpi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, dalla Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, e di quelli affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea; e) applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza relativamente alla configurazione degli enti locali e al conferimento ed esercizio delle rispettive funzioni amministrative; 2 4.8.2023 f) rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione per favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali, degli enti del terzo settore e delle imprese per la collaborazione e realizzazione delle attività di interesse generale attraverso il necessario coordinamento con l’ente territoriale competente per materia; g) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio delle funzioni amministrative mediante intese e convenzioni tra gli enti territoriali, nonché valorizzazione e incentivazione delle forme associative tra enti locali, con particolare riferimento alla innovazione ammnistrativa, alla transizione digitale, alla salvaguardia e sicurezza nei territori e alla gestione integrata delle risorse a fini di risparmio, tutela ecologica e ambientale; h) razionalizzazione degli apparati pubblici concentrando, ove possibile e utile, presso comuni e loro unioni, province, città metropolitane le funzioni svolte da altri organismi e agenzie operanti a livello locale, ferma restando l’organizzazione amministrativa stabilita a livello regionale; i) aggiornamento e razionalizzazione, in coerenza con l’evoluzione della normativa sull’esercizio delle funzioni amministrative, del riparto di competenze tra gli organi di governo di comuni, province e città metropolitane; l) centralità della figura dell’organo monocratico di comuni, province e città metropolitane; m) previsione di meccanismi istituzionali e relazioni tra gli organi di governo di comuni, province e città metropolitane, in modo da assicurare l’equilibrio di funzioni e responsabilità tra gli organi dell’ente locale, la celerità e la semplificazione nelle decisioni amministrative; n) aggiornamento dello status degli amministratori locali, tenendo conto delle specifiche e rispettive funzioni e dei diversi livelli di responsabilità e di compiti attribuiti, anche con riferimento alle forme associative tra enti locali e rispettando il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa e finanziaria; o) revisione organica delle disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità; p) ricognizione delle norme di legge statali abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; q) previsione, all’interno dei decreti delegati, di un vincolo di abrogazione espressa nelle materie dagli stessi disciplinate.
Art. 3 (Revisione della disciplina in materia di funzioni di comuni, province e città metropolitane) 3 4.8.2023 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di funzioni di comuni, province e città metropolitane, loro organi e sistema elettorale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) configurazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in termini di funzioni ordinamentali necessarie al funzionamento di tali enti; b) ricognizione, nell’ambito della normativa statale, ivi comprese le leggi finanziarie e di bilancio, delle funzioni fondamentali conferite a comuni, province e città metropolitane alla data di entrata in vigore della presente legge; c) individuazione delle funzioni fondamentali di cui alla lettera a) con un grado di determinatezza tale da potersi tradurre in concrete ripartizioni di compiti tra i vari livelli di enti locali, secondo il principio di non sovrapposizione; d) con riferimento alle funzioni di amministrazione attiva degli enti locali, ricognizione delle sole funzioni necessariamente connesse al soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, senza pregiudicare l’applicazione dell’articolo 118 della Costituzione e dei princìpi stabiliti nel relativo comma 1, da parte del legislatore competente nelle varie materie; e) previsione di misure di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali da parte della legislazione statale e regionale, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell’articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione; f) possibilità di conferimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane di funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui alla lettera a), secondo la legislazione statale e regionale in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 118 della Costituzione; g) previsione della facoltà, per quanto di competenza delle regioni e delle province autonome, di conferire ai comuni le funzioni di cui alla lettera f), tenendo conto anche della relativa dimensione demografica e territoriale nonché dell’esistenza di forme associative intercomunali; h) riconoscimento alle regioni e province autonome, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, autonomia e decentramento della facoltà di delegare a comuni, province e città metropolitane specifiche funzioni amministrative, conferite alle stesse regioni nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, salvo che il trasferimento o la delega agli enti locali sia espressamente precluso dalla normativa statale di settore afferente a materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato; la delega di funzioni dovrà prevedere anche il relativo trasferimento delle risorse necessarie, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Art. 4 (Revisione della disciplina in materia di forme associative tra enti locali e fusioni tra comuni) 4 4.8.2023 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di forme associative tra enti locali e di fusioni tra comuni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) previsione della facoltà per i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, di svolgere in forma associata le funzioni e i servizi di propria competenza; b) previsione dei casi in cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o 3.000 se si tratta di comuni montani, possono svolgere in forma autonoma, e senza ulteriori costi per la finanza pubblica, le funzioni fondamentali e i servizi connessi, al fine di assicurare la loro adeguatezza in rapporto ai cittadini che ne beneficiano; c) disciplina delle forme di incentivazione statale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria, al fine di: 1) favorire il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, con riferimento alla tipologia e alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti, in modo tale da erogare maggiori contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2) prevedere una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale; 3) prevedere periodici controlli sull’effettivo grado di trasferimento delle funzioni fondamentali per le quali siano erogati benefici economici, stabilendo in caso di riscontro negativo la ripetizione dei contributi erogati. d) riconoscimento della potestà normativa regionale e delle province autonome, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria, di disciplinare, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato, le forme associative tra enti locali e le modalità di incentivazione delle gestioni associate intercomunali e di definire la dimensione territoriale ottimale e omogenea nonché la soglia minima per l’esercizio di funzioni e servizi in forma associata, secondo i princìpi di efficacia, economicità ed efficienza e di non duplicazione degli apparati; e) disciplina delle modalità per l’individuazione dei livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni, in caso di mancata relativa individuazione da parte delle regioni e province autonome e fino a tale individuazione; f) determinazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria, di regole di maggior favore relative ai vincoli al reclutamento del personale al fine di incentivare l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata, anche in coordinamento con l’attuale normativa di riferimento in vigore per i comuni; g) istituzione, presso la Conferenza Unificata, di un tavolo per il monitoraggio unitario dello sviluppo delle gestioni associate intercomunali e per valutare soluzioni volte a favorirne l’efficace funzionamento, anche ai fini dell’applicazione di quanto disposto ai sensi della presente legge. 5 4.8.2023
Art. 5 (Revisione della disciplina in materia di controllo sugli organi) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina del controllo sugli organi degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria relativa ai maggiori costi per l’esercizio delle funzioni straordinarie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) previsione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di forme di supporto e monitoraggio dello Stato nei confronti degli enti locali nei casi in cui, pur non ricorrendo i presupposti per lo scioglimento degli organi degli enti locali e degli altri enti operanti a livello locale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, emergano, all’esito dell’accesso ispettivo di cui all’articolo 143, comma 2, del TUOEL, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni interessate, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, prevedendo anche l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi, in linea con la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2019, n. 195; b) previsione della facoltà per i componenti delle commissioni nominate ai sensi della legislazione vigente di affidare la rappresentanza e la difesa in giudizio all’Avvocatura dello Stato, previa richiesta al Ministro dell’interno; c) previsione dell’obbligo e dei termini di redazione della relazione di inizio e conclusione della gestione commissariale, con l’indicazione rispettivamente degli obiettivi prioritari da perseguire e dei risultati raggiunti; d) previsione di modalità di reclutamento, rotazione o avvicendamento del personale dipendente delle amministrazioni locali sciolte per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità tra enti e comandi; e) razionalizzazione e semplificazione delle modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria e del comitato di sostegno e monitoraggio previsti dalla legislazione vigente in materia di scioglimento degli organi degli enti locali nonché delle misure di supporto alla funzionalità degli enti, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento; f) previsione di modalità idonee alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose e al mantenimento della funzionalità nei casi di scioglimento delle aziende sanitarie e ospedaliere. 6 4.8.2023
Art. 6 (Revisione della disciplina del regime giuridico dei segretari degli enti locali) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina del regime giuridico dei segretari degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) revisione del regime giuridico dei segretari degli enti locali, anche con riferimento al potenziamento del loro contingente numerico, delle loro funzioni e compiti, con particolare riguardo ai compiti di sovraintendenza della gestione complessiva dell’ente, di responsabilità e di coordinamento, al fine di assicurare l’indipendenza funzionale a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione locale, anche attraverso il rafforzamento degli uffici di supporto del Ministero dell’interno, ferme restando le modalità di nomina, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in capo all’organo politico, in coerenza con le professionalità maturate; b) revisione del loro ruolo e delle funzioni, salvaguardandone la specialità e l’indipendenza funzionale, rafforzandone i compiti di gestione dell’azione amministrativa e dell’articolato sistema dei controlli, in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e della qualità dei servizi resi dall’ente locale, valorizzando le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e prevedendo altresì una adeguata considerazione delle funzioni svolte dal segretario nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane con la presenza della figura del direttore generale; c) riorganizzazione delle carriere dei segretari degli enti locali, anche attraverso l’individuazione di peculiari percorsi selettivi e formativi in linea con l’elevata qualificazione giuridica ed economica, in ragione delle competenze attribuite dall’ordinamento agli enti locali; d) revisione delle modalità e delle tempistiche di reclutamento e formazione, mediante il corso-concorso pubblico per l’acquisizione della specifica abilitazione alla funzione cui consegue l’iscrizione nell’apposito Albo nazionale, articolato su base regionale, gestito dal Ministero dell’interno; e) revisione della disciplina per la cancellazione dall’Albo, per l’immissione in servizio degli iscritti all’Albo che non abbiano conseguito la prima nomina presso un ente locale entro un anno e per gli incarichi conferibili al segretario nei casi previsti dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione; f) revisione, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere che precedono, della disciplina dei segretari nell’ambito delle Unioni di comuni; g) introduzione di disposizioni per assicurare la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei piccoli comuni, anche mediante incentivi, misure premiali e di carriera. 4.8.2023 7 8
Art. 7 (Revisione della disciplina in materia di organizzazione e personale degli enti locali) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede ad adottare disposizioni volte all’armonizzazione dell’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, compreso quello di qualifica dirigenziale, con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in considerazione di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) individuazione dei princìpi generali ai quali gli statuti e i regolamenti devono attenersi nel delineare la struttura organizzativa dell’ente per assicurarne la separazione rispetto alle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo riservate agli organi di governo; b) definizione dei princìpi strategici che devono caratterizzare il personale e l’organizzazione degli enti locali, nel perseguimento della piena esplicazione dell’autonomia regolamentare e organizzativa di ciascuna amministrazione, introducendo anche princìpi e obiettivi di gestione delle risorse umane in un’ottica di sviluppo delle competenze manageriali e della direzione per progetti e obiettivi; c) previsione di requisiti omogenei per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale, differenziati per specifiche professionalità, fermi i requisiti generali e le misure specifiche in materia di reclutamento stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per la riqualificazione e formazione del personale stesso; d) rafforzamento del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, prevedendo in particolare che la sezione “piano dei fabbisogni” del piano integrato di attività e organizzazione possa essere oggetto di aggiornamento anche in corso di esercizio finanziario, disponendo inoltre che, in caso di proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, l’ente in condizione di esercizio provvisorio possa dar corso ad assunzioni programmate nell’annualità di riferimento, con l’unico limite della sostenibilità finanziaria della spesa di personale nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio; e) revisione e semplificazione dei vincoli relativi alla spesa del personale, con individuazione di un unico vincolo di spesa basato sul principio di sostenibilità finanziaria fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio; f) introduzione di misure di flessibilità per il reclutamento e l’utilizzo congiunto del personale, potenziando le possibilità di impiego del personale dipendente, anche di livello dirigenziale, degli enti locali da parte di più enti, legittimando anche il proporzionale incremento complessivo della retribuzione, correlato al maggior carico di lavoro e alle maggiori responsabilità; g) introduzione di misure di coordinamento in materia di capacità assunzionale tra unione e comuni associati; 4.8.2023 h) riconduzione a una disciplina omogenea della validità delle graduatorie concorsuali, nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; i) disciplina degli incarichi dirigenziali, al fine di: 1) rivedere le disposizioni relative alla figura del direttore generale, assicurando che la durata del mandato coincida con quella del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, prevedendo inoltre la possibilità di nominare un direttore generale nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane, nonché quella di fare il ricorso alla relativa figura, con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica e secondo criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi; 2) coordinare la disciplina degli incarichi a contratto con le previsioni dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raccordando la disciplina generale degli incarichi dirigenziali con quella specifica legata al mandato elettivo; 3) separare le funzioni e la responsabilità dei dirigenti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, con particolare riferimento alla gestione delle entrate e all’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo; 4) distinguere, a tutti gli effetti di legge, tra la responsabilità dei dirigenti nell’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e quella relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente.
Art. 8 (Revisione della disciplina in materia di programmazione, gestione finanziaria e rendicontazione degli enti locali) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede al riordino delle disposizioni di programmazione, di gestione contabile e di rendicontazione degli enti locali nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) coordinamento delle norme con i princìpi contabili generali armonizzati; b) semplificazione degli strumenti programmatori e di rendicontazione in relazione alla dimensione territoriale e demografica, in particolare riguardo agli investimenti degli enti locali ferme restando le esigenze di monitoraggio dei conti pubblici; c) impulso alle progettualità connesse all’utilizzo di fondi europei o nazionali, alla direzione per obiettivi, al monitoraggio procedimentale, finanziario ed economico-patrimoniale della gestione; d) disciplina del processo di formazione del bilancio di previsione al fine di favorire l’approvazione entro i termini previsti dalla legge, nonché revisione della disciplina 9 4.8.2023 dell’esercizio provvisorio al fine di garantire che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio sia consentito esclusivamente agli enti locali effettivamente impossibilitati a rispettare la scadenza per l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento.
Art. 9 (Revisione della disciplina in materia di funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede alla valorizzazione della revisione economico-finanziaria e del risanamento degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) revisione degli istituti a presidio degli equilibri strutturali di bilancio degli enti locali, allo scopo di perseguire obiettivi di razionalizzazione ordinamentale economico-finanziaria, nonché la salvaguardia dell’autonomia territoriale e delle connesse responsabilità degli organi di governo e degli amministratori locali nelle fasi di prevenzione, individuazione e risoluzione delle situazioni di criticità finanziaria; b) revisione delle procedure inerenti alle situazioni di criticità finanziaria, al fine di una razionalizzazione ordinamentale e per l’emersione delle reali difficoltà, prevedendo, in particolare, l’individuazione di: 1) specifiche procedure finalizzate alla tenuta degli equilibri di parte corrente e, in particolare, quelle volte al controllo sulla emersione di tensioni di cassa e di squilibri di bilancio, nonché di procedimenti e indicatori per la verifica della congruità delle previsioni su entrate tributarie e altre entrate correnti, debiti fuori bilancio e passività potenziali, gestione dei residui; 2) interventi correttivi differenziati e graduati in relazione ai diversi livelli di criticità; 3) modalità di controllo sulle società partecipate in conformità alla loro natura giuridica e nel rispetto della normativa del codice civile e di quella sulle società quotate in borsa ed emittenti strumenti finanziari quotati, ferme restando le misure del controllo analogo nei confronti delle società in house; 4) termini definiti per la gestione e liquidazione delle procedure di risanamento; 5) strumenti di sostegno, anche di natura finanziaria, al fine di individuare misure correttive di criticità strutturali e/o emergenti; 6) specifiche procedure volte a garantire l’esecuzione, anche in forma rateizzata, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; c) ridefinizione dei compiti e del funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali con particolare riguardo alla previsione di un monitoraggio delle misure di risanamento; 4.8.2023 10 11 d) disciplina organica delle funzioni di revisione economico finanziaria e ridefinizione delle competenze, della composizione e del funzionamento dell’organo di revisione, con particolare riferimento ai limiti e agli atti necessari all’espletamento dei compiti allo stesso attribuiti, garantendone l’indipendenza e la professionalità; e) individuazione di criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti; f) individuazione delle modalità contabili di trasferimento della massa attiva e passiva all’organismo straordinario di liquidazione e di riacquisizione al bilancio dell’ente delle attività e passività non liquidate, prevedendo: 1) che il trasferimento della massa attiva e passiva non determina un miglioramento del risultato di amministrazione; 2) la sospensione del ripiano della quota di disavanzo trasferita all’organismo straordinario di liquidazione e, con riferimento a tale quota, dei limiti all’utilizzo del risultato di amministrazione prevista per gli enti in disavanzo dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 3) la possibilità di ripianare, in un arco temporale pluriennale e comunque entro 10 esercizi, l’eventuale disavanzo determinato dalla riacquisizione al bilancio dell’ente delle attività e delle passività non liquidate dall’organismo straordinario di liquidazione; g) previsione di misure a tutela del patrimonio pubblico per la valorizzazione dei beni degli enti locali ivi comprese le partecipazioni nelle società, le quali devono poter svolgere la loro attività in regime di parità di trattamento con gli altri operatori economici, al fine di conservare il valore delle partecipazioni stesse e la loro redditività.
Art. 10 (Revisione della disciplina in materia di controlli contabili) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede ad adottare disposizioni volte ad assicurare l’indipendenza e l’autonomia dei controlli interni, anche in relazione ai rapporti con i controlli esterni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) razionalizzazione del sistema e della tipologia di controlli contabili assicurandone il rafforzamento sia di quelli esterni che interni, nei comuni con popolazione inferiore a parametri demografici predeterminati prevedendo disposizioni di semplificazione e percorsi di affiancamento collaborativo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell’interno, al fine di prevenire criticità contingenti e strutturali, anche individuando misure di recupero delle condizioni di equilibrio del bilancio utili a scongiurare più radicali rimedi di risanamento; 4.8.2023 b) ridefinizione dei compiti e del funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con particolare riguardo al controllo successivo delle assunzioni a tempo determinato delle figure essenziali, ovvero infungibili, per la regolare ed efficiente gestione degli enti dissestati, strutturalmente deficitari, nonché degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale. c) garanzia del controllo sulla regolarità dei bilanci preventivi e rendiconti degli enti locali, nonché sulla gestione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e delle ipotesi di bilancio riequilibrato in caso di dissesto finanziario.
Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. 2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 4 della presente legge, è abrogato l’articolo 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n 122. 1